STATUTO
STATUTO ASSOCIAZIONE BOMBA DI RISO
ART .1: Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata “bomba di riso”, con sede in Collecchio, via IV novembre 24.
Bomba di riso è un’associazione libera, laica ed apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro.Gli eventuali utili devono essere direttamente destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’articolo 2
ART. 2: Scopo ed oggetto sociale
L’associazione bomba di riso considera umanità, filantropia, beneficenza e cosmopolitismo parole chiave e si erge di conseguenza sui seguenti valori fondanti:
integrazione, solidarietà, pacifismo, laicismo ed antirazzismo.
L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
-realizzazione di eventi culturali
-promozione di giovani artisti
-creazione di spazi per la libera espressione artistica e di parola.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di promuovere varie attività, tra le quali:
-concorsi ed eventi artistici (con particolare riguardo alla organizzazione annuale del festival nazionale di cortometraggi “Collecchiovideofilm”
-creazione di momenti di aggregazione sociale mediante la collaborazione con altre libere associazioni senza scopo di lucro, l’istituzione di corsi di vario genere e l’organizzazione di seminari e conferenze
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati .
Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione , la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.Potrà inoltre avvalersi , in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro, autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 3: Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1 contributi degli aderenti e dei privati,
2 contributi dello stato , di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali
3 donazioni e lasciti testamentari
4 entrate patrimoniali
5 entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali
6 beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali , stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto , utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre associazioni aventi le medesime finalità
ART.4: Bilancio o rendiconto
1: Ilrendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo
2: Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, per poter essere consultato da ogni associato.
3: I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
• il libro dei soci;
• il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
• il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4: In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.
ART.5: I Soci
1: L’associazione è aperta a tutti coloro che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, cioè a qualsiasi persona in grado di farne parte, quale che sia il suo paese, la sua religione , la sua classe sociale, la sua formazione culturale, e che creda nella forza del sentimento della fratellanza rispetto alla freddezza, alla reticenza, alla diffidenza che sorge tra gli uomini quando sono consapevoli delle loro differenze.
2: L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa ed a rispettare lo statuto.
3: Sono previste quattro categorie di soci
a:soci fondatori:coloro che costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi
b: soci ordinari: coloro che versano annualmente la quota di iscrizione prevista dall’assemblea
c: soci sostenitori:coloro che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività.
D: soci onorari :persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione, per particolari meriti professionali o culturali
o per attività che hanno particolarmente favorito l'attività Istituzionale dell'Associazione;
L'assemblea può stabilire una eventuale quota minima per la qualifica di socio sostenitore e delibera in merito alla medesima qualifica da attribuire per particolari attività o contribuzioni volontarie.
La quota associativa è intrasmissibile.
ART.6: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
2. Il numero degli associati deve essere almeno pari al doppio più uno dei soci aventi una carica all’interno del consiglio direttivo.
3. Il socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).
4. Può essere escluso il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, o che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi.
5. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
6. il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno
7. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate
ART.7 Doveri e Diritti dei soci
1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi.
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
6. I soci hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia
7.I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
ART.8:Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
1.L’assemblea dei soci,
2.Il consiglio direttivo,
3.Il presidente.
ART.9:L’assemblea
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. E' validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su appositi "mailing list" e sito internet, come specificati nell'eventuale regolamento interno.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
A:compiti dell’assemblea:
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
• approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
• determinare l’importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
• determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente statuto;
• se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio onorario o socio sostenitore per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
• approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
• se del caso, deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
• se del caso, deliberare in via definitiva su controversie riguardanti i soci e la vita sociale che siano portate all'attenzione dell'Assemblea stessa;
• deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
• deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
• deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
B: Validita` Assemblee
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
• in prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
• in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
1. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della maggioranza più uno dei soci.
4. Lo scioglimento dell’associazione, e la relativa devoluzione del patrimonio residuo ,è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
C: Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
ART.10:Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 3 (tre)) e 11 (undici). Il numero di Consiglieri è stabilito preventivamente, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.
2 Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
3 Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
4 Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
5 Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
6 Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
7 Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
8 Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
9 Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
10 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
11 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
12 L’eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.
13 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di ammissione dei soci che non richiedano delibera assembleare.
ART.11:Il Presidente:
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.
3. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
ART.12: Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
ART.13: Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia
